Art. 37.
(Diritto alle relazioni familiari e alla affettività).

      1. I detenuti e gli internati hanno diritto a mantenere le proprie relazioni familiari. Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire tali relazioni, anche con l'intervento degli operatori interni, del centro servizio sociale adulti e della rete sociale esterna, seguendo un criterio di progressione nel trattamento, sia con colloqui oltre quelli ordinari, sia con modalità tali da accrescere la qualità dei rapporti familiari.
      2. Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine, i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in locali adibiti o realizzati

 

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a tale scopo, senza controlli visivi e auditivi.
      3. Nei casi in cui non sono utilizzabili le possibilità di cui ai commi 1 e 2, i detenuti e gli internati possono essere avvicinati per colloqui, almeno una volta l'anno, all'istituto più vicino al domicilio dei familiari. In tale sede, in quanto possibile, oltre i colloqui, è anche espletata la visita di cui al comma 2. Il presente comma si applica anche alle persone inserite nel circuito a sorveglianza elevata, salvo non esistano, per tali persone, controindicazioni al rientro al luogo di origine. Il presente comma non si applica alle persone sottoposte ai regimi differenziati di cui al capo III del titolo III.